Ravvedimento speciale senza nuovi adempimenti per chi, entro il 31 ottobre, ha aderito al concordato preventivo biennale.…
IVA – NON PROFIT-2024
Il #DecretoFiscale ha previsto il passaggio da un regime di esclusione Iva, ad un regime di esenzione IVA che mette in difficoltà molti #ETS e tutte le altre associazioni come le politiche, religiose e sindacali.
Premettiamo che per le #ODV e #APS che non svolgono alcuna attività commerciale non cambia nulla da gennaio 2024.
Finora erano considerati irrilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto non soltanto i contributi ordinari dei soci, ma anche i pagamenti aggiuntivi effettuati da soci, associati o partecipanti in funzione delle ulteriori prestazioni rese dall’associazione in linea con le proprie finalità istituzionali. Quest’ultimi noti come “corrispettivi specifici” e “contributi supplementari”. Pensiamo alle quote di partecipazione ad eventi sportivi i simili, spesso uniche fonti di entrate per le piccole associazioni.
Oppure le somme ricevute dalle #APS a fronte della somministrazione di alimenti o bevande presso le sedi in cui viene svolta l’attività istituzionale o i classici “circoli”.
Per l’irrilevanza #IVA, l’attività deve svolgersi in diretta attuazione degli scopi istituzionali ed effettuata a favore di soci, associati o partecipanti. Trattandosi di “esclusione” dall’IVA gli enti con entrate rientranti non erano tenute ad aprire una #partitaIVA.
Quindi a seguito dell’infrazione Europea e seguente adeguamento, è stato soppresso il regime di esclusione #IVA sui “corrispettivi specifici” e “contributi supplementari”, per la somministrazione di alimenti e bevande da parte di associazioni di promozione sociale. Passando da escluse a ESENTI ai fini IVA, rientrando nel campo di applicazione dell’imposta dal 1° luglio del 2024.
Quindi, chi già non ha la partita IVA dovrà dotarsene. Ma se questo sembra un gran cambiamento, d’altra parte non è così impattante. Infatti, dire che i “corrispettivi specifici” e i “contributi supplementari” sono rilevanti ma esenti porta a non addebitare in fattura l’imposta (discorso ulteriormente complicato per le #APS che somministrano alimenti e bevande).
Purtroppo, rimane impattante e peggiorativo per le organizzazioni il dover aprire la partita IVA con i conseguenti adempimenti (contabilizzare le relative operazioni nei registri IVA e tenere una rendicontazione separata., per esempio) ed ingresso nella sfera di controllo dell’Agenzia delle Entrate.
Una soluzione potrebbe essere quella di accedere alla “#dispensa” dagli adempimenti relativi alle operazioni esenti, così che la singola associazione potrà evitare gli oneri di fatturazione e registrazione dell’imposta, nonché l’obbligo di presentazione della dichiarazione IVA purché la totalità delle operazioni effettuate sia esente.
Serve però, fare molta attenzione su quest’aspetto della totalità. Infatti, se si ricevono entrate derivanti da attività commerciali diverse, l’opzione della dispensa comporta l’impossibilità di detrarre l’IVA sugli acquisti la vendita di beni o sponsorizzazioni. Pertanto, serve un’analisi attenta su cosa conviene per l’Ente.
Esiste però la possibilità per le ODV e APS, a partire dal 1° gennaio 2024, di applicare il regime forfettario dell’IVA fino alla soglia di 85mila euro di ricavi. In tal modo l’IVA non va esposta nelle fatture emesse così come non può essere detratta in quelle ricevute.
Infine chissà se arriverà un’ulteriore proroga e si è in attesa di ulteriori semplificazioni.
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