Ravvedimento speciale senza nuovi adempimenti per chi, entro il 31 ottobre, ha aderito al concordato preventivo biennale.…
Decreto Anticipi: nuovi correttivi sulla transazione fiscale nella crisi d’impresa
Il Decreto Anticipi (D.L. n. 145/2023) approvato in sede di conversione in Legge, ha introdotto nuovi correttivi in materia di transazione fiscale nell’ambito degli accordi di ristrutturazione dei debiti, in particolare modificando l’art. 63 del Codice della Crisi.
Tale articolo contiene le previsioni che deve contenere la proposta del debitore che può trovare applicazione negli accordi di ristrutturazione dei debiti negli artt. 57,60,61 del Codice della Crisi.
La legge di conversione prevede quindi l’introduzione dell’art. 4 quater dove al comma 5 al fine di semplificare la procedura relativa all’omologazione della transazione su crediti fiscali e contributivi finalizzata ad uniformare le valutazioni dell’Agenzia delle Entrate sulle transazioni fiscali.
In tale disposizione in caso di proposta all’Agenzia delle Entrate in cui risulti una falcidia del debito originario superiore al 30-40% viene introdotta la disposizione che prevede il parere richiesto dall’Agenzia delle Entrate debba essere formulato dalla struttura centrale di Roma dell’Agenzia delle Entrate e non più dalle competenti Direzioni Regionali.
Questo al fine di uniformare l’orientamento in tema di transazione dei crediti tributari e contributivi, con l’intento anche di evitare alcune decisioni che in molti casi potrebbero configurare un vero e proprio danno erariale.